Commissione

Comitato genitori

Cosa fa

L’art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94 recita: “I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto”.

La Circolare Ministeriale 19 settembre 1984, n. 274, aveva già stabilito: “Al fine di utilizzare al meglio i contributi che alla vita complessiva della scuola può essere offerta dalla partecipazione degli studenti e dei genitori, e per favorire un opportuno coordinamento delle iniziative ed esperienze che possono essere attivate nelle classi parallele o comunque nell’ambito dell’istituto scolastico, sembra utile che gli studenti ed i genitori eletti nei singoli consigli di classe (o interclasse) si riuniscano rispettivamente in “Comitati studenti” e “Comitati genitori”. I Capi di istituto favoriranno, per quanto possibile, l’attività di detti comitati, i quali, peraltro, non possono interferire nelle competenze rispettive dei consigli di classe o di istituto, avendo una funzione promozionale della partecipazione degli studenti e dei genitori con l’eventuale elaborazione, anche sulla base dello scambio di esperienze, di indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate ed adottate dagli altri organi di istituto”.

Quindi, il comitato genitori è un organismo di coordinamento della rappresentanza nell’ambito di istituto, con possibilità di formulare indicazioni e proposte che non interferiscano però con le competenze degli organi collegiali, un organismo aggregativo ma non è un’associazione e come tale non ha un codice fiscale; non gestisce danaro né svolge attività economiche; non ha una “sede legale” perché è un organismo di partecipazione della scuola; non ha maggioranze deliberative perché ha funzioni propositive e non necessita di “deleghe” per le sue riunioni, anche perché nessuno può sostituire un rappresentante; non ha uno statuto ma potrebbe avere un regolamento dal momento che l’art. 15 del già citato Dlgs prevede in generale al comma 6 che “L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto”.

Può essere individuato un presidente dell’assemblea (“l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto…)”.

Il comitato genitori ha diritto di riunirsi (che non significa “disporre” dei locali) nella scuola, tanto che lo stesso art. 15 al comma 4 prevede “l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori”. Il successivo comma 5 precisa che “Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno”.

Dunque non vi sono obblighi di comunicazione che gravano sulla scuola, ma i genitori promotori devono attivarsi per la diffusione dell’informazione.

Organizzazione e contatti

Genitori del CDI e comitato genitori

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